ASSOCIAZIONE DEGLI ISTITUTI DI TERAPIA FAMILIARE - A.I.T.F.

Consiglio Direttivo
Presidente: Tullia Toscani
Vice presidente: Aldo Mattucci
Segretario: Carlo Vetere
Consigliere e Coordinatore della Commissione Etica: Giuseppe Ruggiero
Tesoriere: Carlotta Di Girolamo
Rappresentante centri clinici: Conny Leporatti
Rappresentante soci professionisti: Simone Lupini
Referente ITFS Siena: Tommaso Innocenti

Commissione Etica
Coordinatore della Commissione Etica: Giuseppe Ruggiero
Ilaria Garosi
Margherita Riccio

Istituti Fondatori:
Istituto di Terapia Familiare di Firenze - ITFF
Istituto di Terapia Familiare di Siena - ITFS
Istituto Veneto di Terapia Familiare - ITFV (TV-VE-VI)
Istituto di Terapia Familiare di Bologna - ITFB
Istituto di Medicina e Psicologia Sistemica - IMePS (NA)


Anno di fondazione 2014
Associazione scientifica di professionisti che esercitano l’attività di psicoterapeuta ad orientamento sistemico-relazionale fondata da Rodolfo de Bernart (ITFF), Dino Mazzei (ITFS), Aldo Mattucci (ITFV), Tullia Toscani (ITFB), Giuseppe Ruggiero (IMePS).

Cosa fa:

Promuove il progresso degli studi e delle ricerche nel campo della psicoterapia ad orientamento sistemico-relazionale e delle relazioni familiari;

Forma psicoterapeuti, promuove la formazione permanente dei soci formatori, stabilisce gli standard formativi per la formazione permanente dei soci formatori e ne garantisce i criteri di verifica e valutazione;

Promuove l’aggiornamento, la formazione permanente e la cooperazione scientifica di tutti i propri Soci, orientandoli verso il progresso delle scienze e delle trasformazioni sociali in atto;

Promuove, presso le Scuole di Specializzazione che ne fanno parte, lo sviluppo di attività cliniche e di ricerca per la formazione degli psicoterapeuti;

Possono diventare soci formatori, soci professionisti, soci in formazione, soci onorari e soci istituzionali, le persone fisiche o gli enti che abbiano i titoli previsti dal Regolamento, previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo.





Statuto

Art. 1 (Denominazione)
E’ costituita la “ASSOCIAZIONE degli ISTITUTI di TERAPIA FAMILIARE” (in forma abbreviata A.I.T.F.)
L'A.I.T.F. è un’Associazione scientifica di professionisti che esercitano in modo abituale e prevalente, con le diversificazioni in rapporto alla specificità delle singole tipologie di attività intellettuale e di utenze, l’attività di psicoterapeuta ad orientamento sistemico-relazionale.

Art. 2 (Finalità)
L’Associazione non ha scopo di lucro, promuove il progresso degli studi e delle ricerche nel campo della psicoterapia ad orientamento sistemico-relazionale e provvede alla formazione degli psicoterapeuti in tale ambito. Promuove, in particolare, attività, studi e ricerche nel campo delle relazioni familiari.
Stabilisce gli standard formativi per la formazione permanente dei soci formatori e ne garantisce i criteri di verifica e valutazione.
Promuove la formazione permanente dei soci formatori.
Promuove l'aggiornamento e la formazione permanente dei soci professionisti.
Promuove la cooperazione scientifica dei propri Soci orientandola verso il progresso delle scienze e delle trasformazioni sociali in atto.
L’Associazione persegue altresì i propri scopi sociali promuovendo, presso le Scuole di Specializzazione che ne fanno parte, lo sviluppo di attività cliniche e di ricerca finalizzate alla formazione di operatori in grado di erogare sul territorio servizi di psicoterapia.

Art. 3 (Sede)
Spetta al Consiglio Direttivo individuare e modificare a seconda delle proprie esigenze e di quelle dell’ente la sede dell’Associazione. Delle modifiche dovrà essere data comunicazione ad ogni singolo associato o mediante pubblicazione sul sito internet dell’ente.
La sede dell’ente all’atto della costituzione è individuata in Via Masaccio 175, Firenze.

Art. 4 (Soci)
Si può far parte dell’A.I.T.F. in qualità di:
a) Soci fondatori
b) Soci formatori
c) Soci professionisti
d) Soci in formazione
e) Soci onorari
f) Soci istituzionali
Possono diventare soci formatori, soci professionisti, soci in formazione, soci onorari e soci istituzionali, le persone fisiche o gli enti che abbiano i titoli previsti dal Regolamento previa verifica e accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
La qualità di socio non è trasmissibile né trasferibile a terzi e la quota associativa non è rivalutabile.
I Soci hanno diritto:
1. a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
2. a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
3. ad accedere alle cariche associative.

Art. 5 (Modalità di ammissione)
L’ammissione all’A.I.T.F. come socio formatore, socio professionista e socio istituzionale è subordinata alla presentazione di una domanda indirizzata al Presidente dell’Associazione secondo le modalità previste dal Regolamento.
La nomina dei Soci formatori, professionisti, onorari ed istituzionali viene deliberata dal Consiglio direttivo secondo quanto previsto dal Regolamento.

Art. 6 (Obblighi morali)
Ogni Socio dell’A.I.T.F. si impegna a perseguire le finalità dell'Associazione medesima ed a rispettarne le norme deontologiche. In particolare si impegna:
a) a respingere qualsiasi condizione che si ponga come una grave limitazione della propria autonomia tecnico - scientifica e della propria indipendenza professionale e morale; b) a serbare rigorosamente il segreto professionale;
c) a mantenere il decoro della professione.

Art. 7 (Perdita della qualità di socio)
Il rapporto associativo è a tempo indeterminato. Il socio perde tale qualità per dimissioni, decadenza, esclusione per morosità o incompatibilità con lo spirito e gli scopi dell'A.I.T.F.
I Soci che, per qualsiasi ragione, cessino di far parte dell’Associazione non possono in nessun caso richiedere la restituzione delle quote versate né vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. La quota associativa o il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 (Obblighi finanziari)
I Soci, fatta eccezione per quelli onorari, sono tenuti al pagamento di una quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, pena l’esclusione dalla posizione associativa, che viene stabilita d’ufficio dopo il secondo anno consecutivo trascorso senza versamento della quota sociale.

Art. 9 (Organi dell’Associazione)
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Commissione per l’etica.

Art. 10 (Assemblee)
I Soci sono convocati in Assemblee generali, ordinarie o straordinarie.
Le Assemblee ordinarie o straordinarie si considerano regolarmente costituite quando sia presente almeno la metà dei Soci più uno in prima convocazione e con qualsiasi numero di presenti in seconda convocazione.
Le Assemblee ordinarie o straordinarie deliberano a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, fatte salve specifiche maggioranze qualificate previste dal presente Statuto.
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
È ammesso il voto per delega, tranne che per l’elezione delle cariche sociali.
Ogni socio non può rappresentare più di tre iscritti. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota.

Art. 11 (Compiti dell’Assemblea)
L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata annualmente dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di:
a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo con riferimento ad ogni singolo esercizio associativo;
b) approvare la relazione sulla politica culturale e scientifica associativa che il Consiglio Direttivo annualmente redige;
c) formulare proposte indirizzate al Consiglio Direttivo, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sociali e ad un'ottimale definizione organizzativa dell’Associazione.
L’Assemblea generale dei soci è convocata in via ordinaria ogni quattro anni dal Consiglio Direttivo allo scopo di eleggere a scrutinio segreto tre membri del Consiglio direttivo e due componenti della commissione etica.
L’Assemblea generale ordinaria o straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o su richiesta scritta da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto, e previa convocazione da parte del Presidente, a mezzo lettera, fax, e-mail da inviarsi ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
L’Assemblea straordinaria ha il compito di deliberare su:
a) le modifiche al presente statuto;
b) le modifiche sostanziali dell’attività professionale descritta all’art. 1 del presente statuto;
c) le modifiche ai diritti dei soci;
d) lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea a maggioranza di due terzi dei presenti.

Art. 12 (Consiglio Direttivo)
L'A.I.T.F. è governata da un Consiglio Direttivo composto da 9 membri così determinati:
1. cinque consiglieri nominati dall’assemblea dei soci su indicazione delle Scuole di Specializzazione fondatrici dell'A.I.T.F. , uno per ogni scuola;
2. un consigliere eletto dall’assemblea dei soci su indicazione dei Centri, escluse le Scuole fondatrici, che svolgono attività di formazione in ambito sistemico-relazionale;
3. un consigliere eletto dall’assemblea dei soci su indicazione dei Centri che fanno esclusivamente attività clinica o psicogiuridica;
4. due consiglieri eletti dall'assemblea dei soci con l'espressione di una sola preferenza.
Tutte le indicazioni sui candidati pervenute dalle Scuole di Specializzazione fondatrici dell’A.I.T.F. o dai Centri, escluse le Scuole fondatrici, che svolgono attività di formazione in ambito sistemico-relazionale o Centri che fanno esclusivamente attività clinica o psicogiuridica si riferiranno esclusivamente ad associati A.I.T.F. e ciascun proponente dovrà garantire l’inserimento nella lista elettiva di un associato che ne faccia richiesta e che non sia già iscritto in altra lista di altro ente cui è conferito il potere di indicazione di un consigliere.
L’elezione delle Cariche del Consiglio Direttivo viene fatta a scrutinio segreto col voto favorevole dei 2/3 dei partecipanti per il primo scrutinio ed a semplice maggioranza dal 2° scrutinio in poi.
In caso di dimissioni di membri del Consiglio Direttivo, lo stesso provvede alla nomina di nuovi membri a completamento del numero richiesto, attingendo per i membri eletti nell’ordine dalle preferenze espresse dall'assemblea, fino ad esaurimento dello stesso. Le cariche previste nell’ambito del Consiglio Direttivo sono:

a) il Presidente
b) il Vice-Presidente
c) il Segretario
d) il Tesoriere
e) il Coordinatore della Commissione etica.
I membri del Consiglio Direttivo che non intervengono alle sedute di Consiglio, senza giustificato motivo, per più di due volte di seguito, sono dichiarati dimissionari d’ufficio e sostituiti.
Le cariche del Consiglio Direttivo sono espletate a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, secondo quanto prescritto dal Regolamento.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
1. presentare all’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo, oltre alla relazione annuale sulla politica culturale e scientifica dell'Associazione;
2. disporre le eventuali modifiche da apportare allo Statuto e al Regolamento;
3. vigilare sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento e, in generale, su quanto può interessare il buon andamento dell'Associazione;
4. promuovere e riconoscere il percorso formativo dei soci in formazione, dei soci formatori;
5. promuovere l'approfondimento, la ricerca scientifica ed il dibattito culturale sui fondamenti epistemologici, teorici e metodologici che informano il lavoro degli psicoterapeuti familiari ad orientamento sistemico;
6. deliberare sulla nomina dei soci formatori (didatti e supervisori) dell' A.I.T.F.;
7. farsi interprete dei problemi istituzionali dell'Associazione nei vari contesti, sociali, politici e amministrativi e promuovere scambi e relazioni con Associazioni ed Enti nazionali e internazionali; 8. approvare in via definitiva la nomina o il riconoscimento dei soci;
9. vigilare sulla coerenza dell'attività professionale dei soci allo statuto morale e scientifico che deriva loro dall'appartenenza all'Associazione.
I Componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 4 anni e possono essere rieletti una volta sola consecutivamente, ad eccezione del Presidente e del Vice-Presidente, che non possono essere rieletti. Le norme che regolano l’elezione del Presidente e Vice-Presidente sono specificate ai successivi art. 13 e 14 del presente Statuto.

Art. 13 (Il Presidente)
Il Presidente viene eletto (ogni quadriennio) dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di:
a) rappresentare ufficialmente l’Associazione anche di fronte a terzi o in giudizio.
b) presiedere le sedute del Consiglio direttivo e farne eseguire le deliberazioni.
c) firmare gli atti ufficiali.
Nell’adempimento delle sue funzioni il Presidente può, di volta in volta, delegare il Vice-Presidente. Il Presidente al termine del suo mandato rimane in carica per due anni in qualità di Vice-Presidente allo scopo di garantire continuità alla gestione dell'Associazione e supporto esperienziale al neo-Presidente. Il Consiglio Direttivo dopo due anni dall'entrata in carica del Presidente elegge quello successivo che inizialmente, per due anni, assumerà la carica di Vice-Presidente, in qualità di Presidente eletto, fino alla proclamazione ufficiale.

Art. 14 (Il Vice-Presidente)
La carica di Vice-Presidente è ricoperta dal Presidente uscente per i primi due anni e dal Presidente designato per i secondi due anni del quadriennio. Il Vice-Presidente ha il compito di:
a) curare l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
b) presiedere, in assenza del Presidente, il Consiglio Direttivo.

Art. 15 (Il Segretario)
Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di:
1. provvedere alla stesura dei verbali di seduta,
2. farne pervenire copia al Presidente.

Art.16 (Il Tesoriere)
Il tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo, ed ha il compito di:
1. tenere in consegna i fondi sociali;
2. provvedere agli incassi ed ai versamenti;
3. tenere in regola i registri amministrativi e compilare i bilanci da sottoporre all’Assemblea;
4. curare il tesseramento annuale dei soci;
5. abbinare la sua firma a quella del Presidente della A.I.T.F. negli atti patrimoniali.

Art. 17 (Commissione per l’etica)
La Commissione per l’etica è composta da due soci eletti dall’Assemblea ed uno dal Consiglio Direttivo, che funge da coordinatore, con il compito di verificare e confrontare le norme deontologiche ed il rispetto delle stesse.

Art. 18 (Il Patrimonio)
L'A.I.T.F. ha un proprio patrimonio costituito dall'importo delle quote sociali, da donazioni, lasciti, oblazioni di enti o di singoli cittadini, specificamente destinati a tale scopo, nonché dai fondi destinati ad incrementare il patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo. Tale patrimonio è gestito dal Tesoriere, secondo quanto precisato dal Regolamento.

Art. 19 (Rendiconto)
L'esercizio associativo dell’attività della A.I.T.F. si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo con il conto economico, che dovranno essere sottoposti all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro il 30 giugno dell’anno successivo. Dal rendiconto dovranno in ogni caso risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. In nessun caso si potrà procedere alla distribuzione sia diretta che indiretta degli eventuali avanzi di esercizio; questi dovranno essere accantonati a riserva ed incremento del patrimonio dell’Associazione. Viene ugualmente esclusa la possibilità di distribuire ai soci fondi o riserve o di rimborsare quote durante la vita dell’Associazione.

Art. 20 (Regolamento interno)
Per l'ordinamento e il funzionamento dell’Associazione e per la precisazione di alcune norme particolari, lo Statuto della A.IT.F. è integrato da uno o più appositi Regolamenti interni predisposti e modificati dal Consiglio Direttivo. I regolamenti divengono operativi con delibera del Consiglio, ma sono soggetti a ratifica alla prima assemblea degli associati. In assenza di ratifica, decadono.

Art. 21 (Scioglimento della Associazione)
Lo scioglimento della Associazione è deliberato con le maggioranze qualificate previste al
precedente art. 11. La stessa assemblea che delibera lo scioglimento nomina i liquidatori in numero massimo di tre. I liquidatori prestano la loro attività a titolo gratuito e cessano il loro mandato in occasione della chiusura della liquidazione o di un’eventuale revoca da parte dell’assemblea dei soci che provvede alla loro sostituzione. È ammesso il rimborso delle spese documentate. L’eventuale patrimonio residuo dell’associazione in occasione della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 22 (Regime transitorio)
In regime transitorio i soci fondatori nominano il Consiglio Direttivo che nomina il Presidente con il compito di indire, entro un anno, l'assemblea dei soci e nomina altresì un Vice Presidente (Presidente Eletto) che dovrà poi essere confermato dopo il rinnovo delle cariche nella prima assemblea e un Tesoriere ed un Segretario che resteranno in carica fino alla prima assemblea. Nella fase transitoria saranno i soci Istituzionali fondatori che presenteranno l'elenco dei soci formatori che hanno rispettato gli iter formativi così come previsto dagli art 2 e 3 del regolamento. I Soci istituzionali presenteranno altresì la lista degli allievi diplomati che potranno iscriversi come soci professionisti e quella degli allievi della scuola che potranno iscriversi come soci in formazione.

Art. 23 (Codice civile)
Per quanto non previsto nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute.




Regolamento

Art. 1 Ammissione soci
Sono soci fondatori le seguenti Scuole di Specializzazione in Psicoterapia:
Istituto di Terapia Familiare di Firenze (ITFF)
Istituto Veneto di Terapia Familiare (ITFV)
Istituto di Terapia Familiare di Bologna (ITFB)
Istituto di Terapia Familiare di Siena (ITFS)
Istituto di Medicina e Psicologia Sistemica di Napoli (IMePs)

Possono essere soci onorari figure autorevoli nel campo della psicoterapia sia in Italia che all'estero .

L’ammissione all’A.I.T.F. come socio formatore, socio professionista, socio in formazione e socio istituzionale è subordinata alla presentazione di una domanda indirizzata al Presidente dell’Associazione e al rispetto dei requisiti richiesti.

Possono essere soci formatori coloro che abbiano completato il percorso formativo così come previsto dal successivo art. 2 e 3

Possono essere soci professionisti coloro che abbiano completato il corso quadriennale e conseguito il diploma di specializzazione in psicoterapia presso una delle Scuole della rete A.I.T.F. Psicoterapeuti che provengano da una formazione di una scuola non appartenente alla rete, possono essere ammessi su presentazione di domanda corredata da curriculum e per ciascuno sarà predisposto un percorso personalizzato al fine di adeguarne la formazione ai nostri programmi.

Possono essere soci istituzionali Scuole di Specializzazione, Centri di formazione e Centri per la clinica che rispondano ai requisiti previsti dal successivo art. 4 e 5

Sono soci in formazione gli allievi delle Scuole di Specializzazione e dei Centri di formazione riconosciuti dall'A.I.T.F.

Art. 2 Percorsi formativi per gli allievi
I percorsi formativi possibili per i nostri soci allievi ed ordinari sono:

Training in psicoterapia relazionale e familiare
Corso Introduttivo all'Ottica Relazionale (non previsto nell'IMEPS NA)
Mediazione sistemica
Psicologo scolastico
Counseling
Supervisione clinica
Corso CTU
Corsi per Istituzioni Pubbliche
Cicli speciali di seminari (Immagine, Grandi Autori, Processo Terapeutico).

Gli allievi, in caso di necessità, possono cambiare istituto all’interno della rete.
Per un allievo che provenga da una scuola non appartenente alla rete, di volta in volta, sarà predisposto un percorso personalizzato al fine di adeguarne la formazione ai nostri programmi.
Gli allievi potranno partecipare ai seminari organizzati da un qualsiasi istituto facente parte della rete.
In caso di contemporaneità di più seminari si dovrà preferire quello dell’ istituto di appartenenza (previa certificazione).
Gli allievi hanno l’obbligo di partecipare ai week-end formativi a carattere residenziale che saranno organizzati a cadenza annuale o biennale dai singoli istituti e quadriennale dall'AITF

Art. 3 Percorso formativo per i formatori
Possono diventare soci formatori delle Scuole di Psicoterapia i soci ordinari che abbiano:
svolto due cicli di supervisione sulla loro attività clinica con coppie e/o famiglie della durata di 16 mesi per ciascun ciclo .( Di norma la supervisione viene effettuata presso le scuole riconosciute , o in altre sedi ma con supervisori riconosciuti dall'AITF. Viene effettuata in gruppi di due o tre allievi con un supervisore da loro scelto. Al termine dei due cicli viene rilasciato un Diploma di Supervisione dell'AITF. Coloro che avessero già ottenuto un certificato di Supervisione dall'ITFF o da altre scuole riconosciute , potranno fare richiesta di ottenere il Diploma AITF e di essere iscritti nella lista AITF dei Terapeuti con Supervisione.)
prodotto al termine del primo ciclo di supervisione una riflessione clinica sull'esperienza
svolto il ruolo di tutor prima in un Corso Introduttivo all'Ottica Relazionale e successivamente in un percorso quadriennale di training clinico
prodotto al termine del secondo ciclo di supervisione almeno una riflessione teorico-clinica proponibile su riviste scientifiche
partecipato ad almeno il 50% dei seminari organizzati dalla Scuola di appartenenza e al 50% delle giornate di autoformazione organizzate dal Centro di appartenenza e direttamente dalla rete A.I.T.F.
dimostrino di essere in grado di condurre una sessione formativa da presentare ad una Commissione esaminatrice composta da un didatta del training e da un membro del Consiglio Direttivo dell'A.I.T.F.
Per i soci-didatti ed allievi didatti c’è l’obbligo di partecipare alle riunioni annuali.

Art 4 Percorso formativo per i Formatori di Corso Introduttivo o Mediazione 1° anno
(il 2°di Mediazione lo fanno i didatti AIMS e il Counselling i didatti di training) .

Possono diventare soci Formatorii di CIOR e Med 1° i soci ordinari che :
1. abbiano svolto un ciclo di supervisione sulla loro attività clinica o di mediazione con coppie e/o famiglie della durata di 16 mesi per ciascun ciclo (di 30 ore per la Mediazione , un solo ciclo)
2. abbiano prodotto in questo primo periodo una riflessione clinica pubblicata su riviste scientifiche
3. abbiano svolto il ruolo di tutor in un Corso Introduttivo all'Ottica Relazionale o di Mediazione
4. dimostrino di essere in grado di organizzare ed esporre una lezione su di un argomento assegnato dalla Commissione esaminatrice composta dai due didatti e da un membro del Consiglio Direttivo dell'A.I.T.F.) (relazione dei didatti e colloquio con il membro del Consiglio Direttivo )

Art 5 Percorso formativo per i supervisori
Possono diventare supervisori clinici riconosciuti dall'A.I.T.F., i supervisori delle Scuole di Specializzazione che abbiano:
svolto l'attività di didatta in almeno un Corso Introduttivo
completato un quadriennio di docenza in un training di specializzazione
prodotto almeno una riflessione teorico-clinica pubblicata su riviste scientifiche

Art.6 Scuole di Specializzazione
Possono essere ammesse come soci istituzionali le Scuole di specializzazione riconosciute dal MIUR che ne facciano richiesta e rispondano ai criteri di qualità e agli standard formativi previsti dall'A.I.T.F. . Di norma vengono ammesse due nuove scuole per ogni regione.

Art. 7 Centri per la formazione
Possono essere ammessi come soci istituzionali i Centri di formazione nei quali siano presenti almeno due soci formatori che abbiano completato il percorso formativo previsto per i corsi che intendano attivare e presso i quali vengono attivati corsi di formazione sistemico-relazionale nell'ambito di professioni altre rispetto alla psicoterapia. Di norma vengono ammessi due nuovi centri per ogni attuale provincia.

Art.8 Centri per la clinica
Possono essere ammessi come soci istituzionali i Centri clinici presso i quali operino almeno due soci professionisti che abbiano concluso i due cicli di supervisione individuale e come Centro effettuato due cicli di supervisione di staff di un anno con 2 supervisori diversi. Di norma vengono ammessi due nuovi centri per ogni attuale provincia.

Art. .9 Centri Co.Me.Te.
I centri CoMeTe che non hanno ancora terapeuti al loro interno possono associarsi ai singoli centri della rete fino a quando non abbiano completato l'organico con almeno due Soci Professionisti e possano richiedere un' iscrizione autonoma. Fino a quel momento potranno partecipare alle attività della rete , senza diritto di voto nelle assemblee . Non dovranno pagare alcuna quota d'iscrizione.

Art. 10 Quota di iscrizione
La qualità di socio è connessa al pagamento della quota di iscrizione. Essa viene stabilita per il 2014 (può essere modificata annualmente dal direttivo) in 20,00 euro per i soci in formazione, 50,00 per i soci professionisti, 80,00 per i soci formatori, 100,00 per i soci formatori supervisori, 100,00 per i Centri clinici, 150,00 per i Centri di formazione e per le Scuole di Specializzazione. La quota di iscrizione da il diritto alla partecipazione gratuita a tutti gli eventi scientifici organizzati dall'A.I.T.F., in particolare all'evento residenziale che avrà luogo almeno ogni quattro anni.